“Un’ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati della Lombardia erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato”. Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando la decisione giunta da Roma di riposizionare la Lombardia in zona arancione. “Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta – prosegue il governatore – che i ‘dati richiesti’ alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. Semmai qualcuno a Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il ‘mal funzionamento’ dell’algoritmo che determina l’Rt dell’ISS. Chi, invece, sostiene il contrario lo deve dimostrare con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico”. In virtù di questa decisione, già da lunedì le scuole medie riprenderanno la propria attività in presenza. Quelle secondarie di secondo grado potranno riprendere le lezioni in presenza secondo l’organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture”. “Regione Lombardia, per quanto di propria competenza – conclude il governatore –  ha già attivato le procedure affinché il Trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture”.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione e
all’interno del territorio regionale, e da un Comune all’altro, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute.
✅ Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita.
✅ È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
✅ Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è
consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un
arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni
14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una
distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione
in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
❎ E’ sempre autorizzato.
Gli esercizi commerciali al dettaglio inclusi nelle strutture di vendita di
medie e grandi dimensioni (centri commerciali) rimangono chiusi nei
giorni festivi e prefestivi.
MERCATI
❎ Sono sempre autorizzati.
EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE E PARAFARMACIE
✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
SERVIZI RISTORAZIONE
❎ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i
protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
✅ Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli
aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE E TERMALI, CENTRI
CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI
❎Tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche
svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le
attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi.
❎ Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva.
❎ Sono sospese le sale bingo, i centri scommessa, le sale giochi ed i
casinò.
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
✅ È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità
della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di
almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
individuale.
SCUOLA
✅Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado.
✅Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
❎ È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

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